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Autocarri a Noleggio: Tutti i Vantaggi Fiscali per Aziende e Professionisti

Nel mondo della mobilità aziendale, scegliere un veicolo non significa solo valutare estetica o performance. La corretta classificazione del mezzo può fare una differenza significativa sul piano fiscale. Ecco perché sempre più aziende e partite IVA scelgono il noleggio di veicoli immatricolati come autocarri (categoria N1) per ottimizzare costi, deducibilità e gestione operativa.

Cosa sono gli Autocarri N1 e perché convengono?

I veicoli classificati N1 secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) sono destinati al trasporto di merci e hanno una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate. Si tratta di mezzi che rientrano nella categoria dei beni strumentali per natura, ovvero veicoli utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale.

Proprio per questa destinazione d’uso esclusiva, tali veicoli non rientrano nei limiti dell’art. 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi legati ai mezzi di trasporto. L’articolo in questione, infatti, regola le “spese e i componenti negativi dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio dell’impresa”, ma esclude esplicitamente gli autocarri e altri veicoli destinati a usi specifici, come:

  • Autobus

  • Trattori stradali

  • Autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale

  • Autotreni e autoarticolati

  • Mezzi d’opera

Acquisto, Leasing o Noleggio a Lungo Termine? Ecco le differenze per le aziende

Quando un’azienda si trova a scegliere tra acquisto diretto, leasing o noleggio a lungo termine, il noleggio emerge come la soluzione più vantaggiosa sotto molti aspetti, specie se si parla di autocarri N1.

1. Acquisto diretto del veicolo

Con l’acquisto, l’azienda diventa proprietaria del mezzo sin dal momento della compravendita. Questo implica:

  • Investimento iniziale importante o ricorso a finanziamenti.

  • Gestione diretta di tutti i costi e obblighi legati al veicolo: manutenzione, assicurazione, bollo, revisione, ecc.

  • Ammortamento fiscale del bene e deducibilità dei costi in base alla normativa.

2. Leasing veicoli

Nel caso del leasing, la proprietà del veicolo resta alla società di leasing per tutta la durata del contratto. L’azienda utilizzatrice ha il diritto di:

  • Usare il veicolo per un periodo stabilito (minimo 48 mesi secondo la normativa fiscale).

  • Versare un anticipo iniziale (maxi canone), solitamente tra il 10% e il 30% del valore del veicolo.

  • Pagare un canone mensile fisso, con possibilità di includere servizi aggiuntivi (manutenzione, assicurazione, ecc.).

  • Opzione di riscatto a fine contratto per acquisire la proprietà del veicolo.

3. Noleggio a lungo termine

Nel noleggio a lungo termine, la proprietà del veicolo rimane alla società di noleggio, mentre l’azienda cliente gode dell’uso del veicolo a fronte di un canone mensile. Questo canone comprende:

  • Il noleggio del veicolo stesso.

  • I principali servizi accessori: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, revisione, assistenza stradale, ecc.

Il noleggio è una formula sempre più apprezzata perché:

  • Elimina ogni pensiero gestionale.

  • Non richiede immobilizzi di capitale.

  • Consente una pianificazione dei costi chiara e prevedibile.

  • Offre piena deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA, se il veicolo è strumentale per natura (come gli autocarri N1).

Deducibilità del costo veicolo e detraibilità IVA: il caso dei veicoli strumentali

Uno degli aspetti più rilevanti nella gestione fiscale dei veicoli aziendali è la possibilità di dedurre i costi e detrare l’IVA. Tuttavia, non tutti i veicoli godono dello stesso trattamento fiscale: la chiave è la classificazione del veicolo e il suo effettivo utilizzo.

Nel caso di veicoli strumentali, come gli autocarri N1 utilizzati esclusivamente per attività aziendali, la normativa è particolarmente favorevole.

In base a quanto previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del TUIR, rientrano tra i veicoli strumentali quelli:

  • utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

  • adibiti a uso pubblico;

  • strumentali per natura, come appunto gli autocarri.

In questi casi, si applica la deducibilità integrale dei costi (100%) e la detrazione totale dell’IVA (100%).

Veicoli a uso non strumentale: quali limiti fiscali si applicano

Non tutti i veicoli aziendali godono della piena deducibilità dei costi e della detrazione integrale dell’IVA. Quando parliamo di veicoli a uso non strumentale – ovvero utilizzati in modo promiscuo tra attività aziendale e personale – la normativa fiscale impone alcune limitazioni specifiche.

Secondo l’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, e l’art. 19-bis1 del DPR 633/72 (per l’IVA), rientrano in questa categoria:

  • Veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
  • Veicoli in uso a liberi professionisti (avvocati, notai, consulenti, ecc.);
  • Veicoli impiegati per attività aziendali ma non strumentali per natura.

A seconda della modalità di utilizzo (acquisto, leasing o noleggio), si applicano i seguenti limiti:

In caso di acquisto diretto:

  • Deducibilità del costo: 20% fino a un valore massimo del veicolo di 18.075,99 euro;
  • Ammortamento: 25%;
  • Deducibilità costi accessori di gestione (manutenzione, assicurazione, bollo, ecc.): 20%;
  • Detraibilità IVA: 40%.

In caso di leasing:

  • Deducibilità del canone: 20% fino a un massimo annuale di 3.615,20 euro;
  • Durata minima del contratto: 48 mesi, in linea con le aliquote di ammortamento previste per i veicoli;
  • Detraibilità IVA: 40%.

In caso di noleggio a lungo termine:

  • Deducibilità del canone di noleggio: 20%, entro un tetto massimo annuale di 3.615,20 euro;
  • Deducibilità dei costi accessori (servizi inclusi come manutenzione, assicurazione, ecc.): 20%;
  • Detraibilità IVA: 40%.

Nota utile per i professionisti (arti e professioni)

Anche i professionisti che utilizzano l’auto nell’esercizio della propria attività sono soggetti alle stesse limitazioni previste per l’uso non esclusivamente strumentale. Tuttavia, il leasing è deducibile solo se la durata del contratto non è inferiore al periodo di ammortamento fiscale, ovvero almeno 48 mesi.

Trattamento fiscale dei veicoli assegnati ai dipendenti

Quando un veicolo aziendale viene assegnato a un dipendente per uso promiscuo – cioè utilizzato sia per finalità lavorative che personali – si applicano regole fiscali specifiche, che riguardano sia la deducibilità dei costi per l’azienda, sia la detraibilità dell’IVA.

Vediamo le differenze in base alla forma di acquisizione del veicolo:

1. Acquisto diretto

  • Coefficiente di ammortamento: 25%
  • Deducibilità del costo del veicolo: 70%
  • Deducibilità dei costi di gestione (manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.): 70%
  • Detraibilità IVA:
    • 40% se il veicolo è concesso senza corrispettivo al dipendente;
    • 100% se concesso con corrispettivo (es. trattenuta in busta paga o addebito specifico).

2. Leasing

  • Deducibilità del costo: 70% Nota: per la deducibilità è necessario che il contratto di leasing abbia una durata minima di 24 mesi.
  • Deducibilità dei costi accessori: 70%
  • Detraibilità IVA:
    • 40% se uso gratuito;
    • 100% se con corrispettivo.

3. Noleggio a lungo termine

  • Deducibilità del canone di noleggio: 70%
  • Deducibilità dei costi accessori (manutenzione, assicurazione, ecc.): 70%
  • Detraibilità IVA:
    • 40% se il veicolo è assegnato senza corrispettivo;
    • 100% se assegnato con corrispettivo.

Fringe Benefit 2025: cosa cambia per i veicoli aziendali

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove regole per il calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali assegnati ai dipendenti in uso promiscuo (cioè utilizzati sia per finalità aziendali sia personali).

Il fringe benefit costituisce a tutti gli effetti un reddito di lavoro dipendente per il lavoratore, ai sensi dell’art. 51 del TUIR. In particolare, il reddito di lavoro dipendente è composto da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, comprese le utilità non monetarie (beni e servizi). Si considerano percepiti anche i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso specifico dei veicoli, il valore del fringe benefit viene determinato assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, a cui si applica il costo chilometrico stabilito dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) attraverso apposite tabelle pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Veicoli ad uso promiscuo per Agenti e Rappresentanti: regole fiscali dedicate

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, il trattamento fiscale dei veicoli ad uso promiscuo presenta regole più favorevoli rispetto agli altri professionisti, grazie a una disciplina specifica prevista dall’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR e dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72 per quanto riguarda la detraibilità IVA.

Le differenze si evidenziano in base alla modalità di acquisizione del veicolo:

1. Acquisto diretto

  • Limite massimo del valore del veicolo: € 25.822,84
  • Coefficiente di ammortamento: 25%
  • Deducibilità del costo: 80%
  • Deducibilità dei costi di gestione (manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.): 80%
  • Detraibilità IVA: 100%

2. Leasing

  • Deducibilità del costo: 80%
    • con limite massimo annuo di € 5.164,57
    • il contratto deve avere durata minima di 48 mesi
  • Detraibilità IVA: 100%

3. Noleggio a lungo termine

  • Deducibilità del canone di noleggio: 20%
    • entro limite annuo di € 5.164,57
  • Deducibilità dei costi accessori (manutenzione, assicurazione, ecc.): 80%
  • Detraibilità IVA: 100%

Nota utile: anche se il noleggio a lungo termine presenta una deducibilità del canone più limitata rispetto ad acquisto e leasing, resta una soluzione molto vantaggiosa in termini di gestione, flessibilità e detraibilità IVA, specialmente per chi desidera contenere i costi di gestione operativa.

Attenzione ai “falsi autocarri”: quando un N1 non è fiscalmente un autocarro

Uno dei temi più delicati per chi sceglie di noleggiare o acquistare veicoli immatricolati come N1 riguarda la corretta classificazione fiscale del mezzo. Non tutti i veicoli omologati come “autocarri” sono fiscalmente riconosciuti come tali.

Cosa sono i “falsi autocarri”?

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, n. 223, sono stati definiti i cosiddetti “falsi autocarri”: si tratta di veicoli che, pur immatricolati come N1, presentano caratteristiche tipiche di un’autovettura e risultano quindi destinati al trasporto di persone, non di merci.

In questi casi, non si applicano i benefici fiscali previsti per gli autocarri (come la deducibilità integrale o la detraibilità IVA al 100%).

Classificazione dei veicoli

  • Categoria M1 → Veicoli destinati al trasporto di persone (fino a 8 posti + conducente)
  • Categoria N1 → Veicoli destinati al trasporto di merci, con massa complessiva ≤ 3,5 tonnellate

Come riconoscere un “falso autocarro”?

Per capire se un veicolo N1 è realmente un autocarro anche dal punto di vista fiscale, è necessario verificare alcuni dati riportati sul libretto di circolazione:

  1. Immatricolazione (campo J): deve essere N1
  2. Codice carrozzeria (campo J.2): deve essere F0 (furgone)
  3. Posti a sedere (campo S.1): 4 o più

Se il veicolo ha queste caratteristiche, può essere un “autocarro furgonato per trasporto promiscuo di persone e merci”, ma per la fiscalità serve un ulteriore test.

Il test di potenza per la verifica fiscale

Il veicolo può essere considerato fiscalmente autocarro solo se il seguente calcolo restituisce un valore inferiore a 180:

(Potenza in kW – campo P.2) ÷ (Massa complessiva – Tara)
(tutti i valori in tonnellate)

  • Se il risultato è < 180 → il veicolo è fiscalmente un autocarro
  • Se il risultato è ≥ 180 → il veicolo è considerato fiscalmente una autovettura

Attribuire erroneamente il regime fiscale di autocarro a un “falso autocarro” può portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio di dover restituire le deduzioni e detrazioni indebitamente ottenute, oltre a sanzioni e interessi.

Conclusione

La scelta del veicolo giusto in ambito aziendale non si limita alla semplice valutazione di prestazioni o estetica: la classificazione fiscale del mezzo gioca un ruolo fondamentale nella gestione dei costi e nell’ottimizzazione fiscale. Gli autocarri N1, veicoli strumentali per natura, offrono alle aziende e ai professionisti importanti vantaggi in termini di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA, rendendoli una soluzione ideale per chi utilizza il veicolo esclusivamente per attività lavorative.

Tra le diverse modalità di approvvigionamento di questi veicoli, il noleggio a lungo termine si distingue come la scelta più smart e vantaggiosa. Questa formula elimina l’immobilizzo di capitale, semplifica la gestione quotidiana grazie ai servizi inclusi (manutenzione, assicurazione, assistenza) e permette una pianificazione finanziaria chiara e prevedibile, con pieno accesso ai benefici fiscali previsti per gli autocarri strumentali.

Affidarsi al noleggio a lungo termine significa quindi concentrarsi sul proprio business senza preoccuparsi degli oneri legati alla gestione del parco veicoli, godendo al contempo di un’ottimizzazione fiscale reale e concreta.

Per scoprire le offerte attuali di noleggio a lungo termine per autocarri N1 e trovare la soluzione più adatta alla tua azienda, visita la nostra pagina dedicata:https://www.noloexperience.it/noleggio-lungo-termine/offerte/

Manuel Volta

Co-Founder & Director Short & Medium-Term Rental Business Unit

Da sempre impegnato nell'autonoleggio, ho dedicato a questo settore ormai più anni di quanti ne siano trascorsi dalla mia nascita alla maggiore età. Con una solida esperienza nel noleggio a breve e medio termine ho recentemente compartecipato al lancio del progetto innovativo “Nolo Experience". Questo nuovo progetto offre una mobilità a 360 gradi, estendendo i servizi oltre i tradizionali hub come aeroporti e stazioni, e includendo il noleggio a lungo termine con consulenze dedicate. Il mio obiettivo è contribuire a una visione più moderna del noleggio, superando lo scetticismo, con il motto: "Il noleggio è per tutti".

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  • Erogazione dei servizi: per riscontrare richieste di informazioni (es. su noleggi, preventivi, gestione flotte). La base giuridica di questo trattamento è l’esecuzione di una richiesta dunque il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma in assenza degli stessi non sarà possibile fornire alcun riscontro.
  • Adempimenti legali e amministrativi: per l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e gestionali inerenti e/o connessi all’erogazione del Sito, nonché per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative nazionali e/o comunitarie pro tempore applicabile in materia contrattuale, contabile e fiscale, che sono la base giuridica per questo trattamento. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma in assenza degli stessi non sarà possibile fornire alcun servizio;
  • Tutela aziendale: per garantire la sicurezza del Sito, evitare abusi o frodi. Tale trattamento di basa sul legittimo interesse di INDN nell’offrire servizi efficienti e ridurre i rischi frode.
  • Marketing: per l’invio, previo consenso, di materiale pubblicitario, promozionale o informativo, ed in generale per l’attività di marketing, compresi i sondaggi di gradimento. Non è obbligatorio prestare il consenso per questa finalità, e può essere revocato in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza (tranne quella di non ricevere più aggiornamenti sulle promozioni ed i servizi);
  • Personalizzazione delle offerte: per personalizzare l’invio di materiale pubblicitario, promozionale o informativo con le preferenze espresse. Non è obbligatorio prestare il consenso per questa finalità, e può essere revocato in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza (tranne quella di non ricevere più aggiornamenti personalizzati sulle promozioni).
  1. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati raccolti avverrà con strumenti elettronici (automatizzati e non) nonché cartacei. Il trattamento è svolto da INDN e dai collaboratori e/o dipendenti del medesimo in qualità di incaricati del trattamento, nonché dai responsabili del trattamento specificamente individuati per iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal INDN, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la riservatezza Secondo le norme del GDPR, i trattamenti effettuati da INDN saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati saranno sempre trattati nel massimo rispetto del principio della riservatezza anche nel caso di gestione degli stessi da parte di terzi soggetti espressamente incaricati da INDN.

  1. Periodo di conservazione

I dati raccolti per l’Erogazione dei servizi verranno conservati fino al riscontro della richiesta ricevuta. Per quanto riguarda l’attività di Marketing e Personalizzazione delle offerte, i dati verranno conservati fino a revoca del consenso da esercitarsi nelle modalità indicate in seguito. Per gli Adempimenti legislativi ed amministrativi, i dati verranno conservati sino al termine degli adempimenti previsti ovvero sino allo spirare del periodo legalmente previsto dalla normativa applicabile. I dati personali trattati per Tutela aziendale saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla suddetta finalità, e per l’eventuale periodo in cui sia necessaria o opportuna la difesa in giudizio.

 

  1. Destinatari dei dati personali

I destinatari che potrebbero venire a conoscenza dei dati raccolti durante o successivamente l’erogazione dei servizi sono:

  • I dipendenti ed i collaboratori di INDN, incaricati ed istruiti mediante apposita nomina;
  • I consulenti esterni, i fornitori, filiali ed agenzie che eroghino prestazioni funzionali, derivanti o connesse alle finalità di cui al punto 2, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte con riferimento al trattamento dei dati personali;
  • soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);
  • società terze o collaboratori che inviano materialmente il materiale marketing;
  • soggetti, enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare dati personali per finalità di compliance, abusi/frodi o per ordine dell’Autorità: e in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione sia necessaria per il corretto e completo adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
  1. Diffusione dei dati

Salvo sua specifica richiesta scritta, o preciso ordine dell’A.G./obbligo normativo, i dati personali conferiti non sono soggetti a diffusione.

  1. Trasferimento dei dati all’estero

I Dati Raccolti verranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Alcuni dati personali dei soggetti interessati sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).  INDN assicura che il trasferimento ed il trattamento avvengano nel rispetto della normativa applicabile. Invero, i trasferimenti vengono effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea o altri strumenti legali.

  1. Diritti dell’Interessato

La normativa conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da INDN la conferma, o meno, dell’esistenza di propri dati personali (ovvero l’accesso), la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o di limitarne in tutto o in parte il trattamento o opporsi per motivi legittimi al medesimo e/o revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento (fermo restando le conseguenze di cui al precedente punto 2), o di chiedere la portabilità dei propri dati per quanto riguarda i dati oggetto di specifico consenso, o ancora l’aggiornamento. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha altresì il diritto di chiedere la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; può altresì proporre reclamo per quanto concerne il trattamento non autorizzato dei dati conferiti al Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità pubblicate sul sito di detta autorità (v. http://www.garanteprivacy.it/).

Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere indirizzate a INDN, ai indicati in epigrafe, senza formalità o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali reperibile al Sito: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

L’esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’indirizzo privacy@noloexperience.it o mediante mail alla società sopra citata.

La presente informativa sarà considerata valida dal 30.11.2021.